(umbriajournal.com) by Avi News PERUGIA – “Riteniamo opportuno intervenire in relazione alle notizie allarmistiche date su giornali e social network dal coordinatore regionale Guardie giurate Wwf Umbria, in ordine agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge regionale ligure sul contenimento delle specie selvatiche, cioè delle situazioni di proliferazione eccessiva di alcune specie che diventano un danno per l’ambiente e/o l’agricoltura, nella parte in cui abilitava i titolari di licenza di caccia alla selezione”. Così si esprimono Igor Cruciani, presidente dell’Ambito territoriale di caccia Perugia 1 (Atc Pg1), e l’avvocato Paolo Spantini, consigliere dell’Atc Pg1 in rappresentanza delle Istituzioni pubbliche.
“Il coordinatore delle guardie giurate del Wwf Umbria – dichiarano Cruciani e Spantini – ha diffuso la notizia interpretandola in modo fuorviante, dichiarando che la sentenza sarebbe applicabile su tutto il territorio nazionale e non solo in Liguria, avvertendo gli operatori incaricati di attuare il contenimento numerico che sarebbero stati denunciati ‘all’Autorità Giudiziaria competente, per il duplice reato di caccia in epoca di divieto e porto abusivo d’arma’”.
“Tale intimidazione – proseguono Cruciani e Spantini – ha avuto il solo e indesiderato effetto di aver azzerato la partecipazione gratuita e volontaria di coloro che in Umbria sono in possesso della necessaria e legittima autorizzazione alle operazioni di contenimento, che ricordiamo non costituisce attività venatoria. La fantasiosa tesi interpretativa di una sentenza ha di fatto interrotto l’opera di contenimento o controllo numerico della fauna selvatica a favore della tutela delle produzioni agricole. Un’attività prevista dall’articolo 19 della legge 157/1992, la quale affida alle Regioni la possibilità di porre in atto interventi di contenimento per ‘la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche’”.
“Gli eventuali piani di abbattimento, come prevede la norma nazionale – spiegano Cruciani e Spantini –, sono attuati “dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. Tali limitazioni non valgono per le province autonome di Trento e di Bolzano le quali ‘possono attuare i piani […] anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio’”.
“Occorre chiarire – ricordano Cruciani e Spantini – che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma regionale la quale, perciò, ai sensi dell’art. 136 Costituzione cessa di aver efficacia limitatamente al territorio regionale interessato. L’Umbria ha, però, una sua legge regionale (Lr 17 maggio 1994, n. 14 art. 28) che afferma chiaramente che ‘nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti […] in qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dalla legge’. Ne discende che ogni attività esercitata in Umbria sulla base della vigente legge è perfettamente legittima, di contro, quello esercitato con il comunicato dell’associazione ambientalista di cui si discute, può essere qualificato come vero e proprio terrorismo mediatico”.
“La ratio (errata) dell’interpretazione della sentenza – affermano Cruciani e Spantini – sta tutta nell’affermazione per cui autorizzando (anche) i titolari di licenza per l’esercizio venatorio all’attività di contenimento si ridurrebbe ‘il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente’, considerato quale espressione di una norma generale all’interno di una legge cosiddetta ‘cornice’ (la L. 157/1992) che dovrebbe valere per tutto il territorio nazionale. Ma tale legge ‘cornice’ inquadra l’attività di contenimento come rivolta alla tutela di principi generali di protezione della produzione economica nazionale e, prevedendo essa stesse deroghe al suo principio (vedi l’impiego di proprietari o conduttori di fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio), prova in maniera incontrovertibile che non ci si trova di fronte a un principio generale, ma a una norma che l’autonomia regionale può legittimamente integrare, esattamente come ha fatto la legge umbra”.
“Bene ha fatto dunque – sostengono Cruciani e Spantini – la Regione Umbria, come reso noto dall’assessore Cecchini, a promuovere in questi ultimi giorni una modifica, per mezzo della conferenza Stato Regioni, della legge nazionale e in particolare dell’art. 19 della legge 157/1992 finalizzata a omogeneizzare gli strumenti di tutela per il contenimento o il controllo numerico delle popolazioni selvatiche dannose. Non è infatti accettabile che, per esempio, le Province autonome di Trento e di Bolzano, a tenore del terzo comma dell’art.19 della legge 157/1992, possano attuare i piani di contenimento anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio, mentre tale facoltà, da parte della legge nazionale, non sarebbe prevista per il resto d’Italia. Giustamente, la Regione Umbria già dal lontano 1994 aveva integrato la normativa nazionale parificando gli strumenti di tutela di situazioni identiche dando perciò piena attuazione al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, non potendo mettersi in dubbio che i danni che subiscano gli agricoltori del Trentino siano differenti da quelli Umbri”.
“Coloro che legittimamente partecipano al contenimento numerico delle popolazioni selvatiche – concludono Cruciani e Spantini – in attuazione della legge regionale dell’Umbria non hanno nulla da temere dagli strampalati avvertimenti di cui si è fatto portavoce il Coordinatore regionale Guardie giurate Wwf Umbria. Le intimidazioni ventilate sono assurde poiché non supportate da alcuna sentenza della Corte costituzionale che abbia valutato la legge regionale umbra e l’abbia annullata. In conclusione, sulla base della legislazione vigente, gli operatori di contenimento in Umbria possono operare senza tema di incorrere in nulla di illecito e, anzi, ricevendo il ringraziamento del mondo agricolo e non solo”.
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