Polizia stradale, multato conducente che aveva alterato il cronotachigrafo digitale

Nell’ambito dei servizi propri della specialità polizia stradale, alle ore 03.20 circa odierne una pattuglia in servizio di vigilanza stradale della Sezione Polizia Stradale di Perugia ha fermato un autoarticolato rilevando che il conducente del veicolo utilizzava un dispositivo atto ad alterare il funzionamento del cronotachigrafo digitale.

Nella specie gli operatori hanno riscontrato che era stata applicata al dispositivo una calamita idonea a modificare l’apparato cronotachigrafo facendo risultare in pausa il veicolo mentre si trovava in circolazione.

All’atto della contestazione della violazione di cui all’art. 179, comma 2, del C.d. 5.. che prevede la sanzione amministrativa di euro 1696 e la decurtazione di punti 10, al conducente è stata inoltre ritirata, per l’invio alla locale Prefettura la patente di guida.

Il dispositivo è stato acquisito e sottoposto a sequestro amministrativo. All’atto del controllo il conducente è risultato inoltre utilizzatore di una Scheda del Conducente intestata ad altra persona. Per questa violazione, anch’essa regolamentata dall’art. 179, comma 2 del C.d.S, è stata contestata la ulteriore sanzione amministrativa di euro 848 e contestualmente ritirata la carta dei conducente oggetto dell’abuso.

Si precisa che la carta del conducente è una carta tachigrafica che permette di identificare il
soggetto che opera con il tachigrafo digitale, è personale e necessaria per la guida dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Reg.to CEE 561/2006.

Nel caso in specie il conducente utilizzava quella di altra persona comportamento per il quale è previsto il ritiro della patente di guida. E’ opportuno specificare che il cronotachigrafo è un apparato che serve per documentare l’attività lavorativa svolta dal conducente; nel caso del dispositivo digitale l’attività svolta è documentata attraverso il supporto magnetico.

I supporti magnetici di registrazione devono essere conservati per almeno un anno presso la sede dell’impresa e consentono agli organi di polizia la verifica dei tempi di guida, di riposo giornaliero e settimanale e la velocità di marcia.

E’ chiaro quindi che le eventuali alterazioni poste in essere da conducenti di veicoli adibiti a trasporto commerciale sono finalizzate a falsare i dati relativi alla attività lavorativa per quello che riguarda i riposi che devono intervallaare i tempi di guida nonché il riposo giornaliero e la velocità di marcia. Questi comportamenti creano un elevato pericolo per la sicurezza stradale.

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