Nonno assolto dal reato di diffamazione contro insegnante del nipote

ci sono voluti due gradi di giudizio, più di cinque anni per ottenerla

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Nonno assolto dal reato di diffamazione contro insegnante del nipote

Finisce con un’assoluzione perché il fatto non sussiste la lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il nonno di un bambino, querelato per diffamazione dall’insegnante di quest’ultimo, che all’epoca dei fatti frequentava la scuola primaria di un comune umbro.

Il nonno in questione, peraltro insegnante in pensione, più volte aveva “protestato” contro il docente in relazione a note disciplinari inflitte al nipote, evidenziando come le ritenesse del tutto ingiustificate e avendo modo di avanzare tutta la sua contrarietà in merito alla didattica dello stesso insegnante nel suo complesso.

Ma il docente non ne vuole sentire e le note continuano. Finché il nonno ritiene che della cosa vada informata la scuola, inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto scolastico con la quale richiama l’attenzione del dirigente, censurando in particolare l’agire del docente, poiché solito scrivere “note insulse … per futili motivi”, nonché per “mancanza di bravura” ed “incapacità nell’interessare gli alunni … e nel gestire il comportamento dell’intera classe”.

Il dirigente scolastico informa della cosa l’insegnante e dal quel momento (siamo nel 2015) ha inizio l’odissea del nonno/ex insegnante, destinatario di una querela del primo, che si ritiene gravemente diffamato.

La querela arriva sulle scrivanie della Procura della Repubblica e forse con troppa fretta il nonno viene iscritto nel registro degli indagati per il reato di diffamazione.

La cosa non finisce lì, poiché l’autorità giudiziaria, sostanzialmente aderendo alla narrazione del querelante, ma soprattutto alle sue valutazioni, dispone la citazione a giudizio dell’indagato, che da quel momento, con suo profondo sgomento e sorpresa, diventa imputato, peraltro senza essere stato mai sentito in tale veste con le garanzie del codice di procedura penale.

  • Dai fatti sono passati già due anni e il giudizio di primo grado ne dura altri due. Anzi, il querelante si costituisce parte civile e chiede una considerevole somma a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre al rimborso delle spese legali.

Il nonno/imputato, sebbene amareggiato, ma ritenendosi ingiustamente accusato per aver espresso le proprie legittime opinioni a chi di dovere, affronta con serenità il processo, convinto che alla fine la verità verrà fuori.

Ma più che che altro è convinto che il proprio difensore riuscirà a dimostrare come la sua critica sia stata assolutamente lecita. In particolare poiché continente nella forma (vale a dire espressa senza ricorrere ad espressioni di per sé offensive), per il suo rilievo sociale (l’agire di un insegnante è a questo fine rilevante, costituendo attività di interesse per la collettività), per la rispondenza ai fatti (le note di richiamo erano state effettivamente scritte) e poiché, appunto, espressione delle proprie convinzioni in forma critica, destinate all’attenzione del dirigente scolastico.

I testimoni sentiti confermano come l’email incriminata, dato che era destinata all’attenzione del solo dirigente scolastico, fosse stata letta solo da questi, che poi, come detto, aveva ritenuto di dover informare l’insegnante. Cosicché, fin da quel momento, sarebbe stato possibile escludere uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, ovvero la comunicazione nei confronti di più persone, non rilevando certo il fatto che il dirigente scolastico, unico destinatario delle rimostranze, ne avesse poi fatto parola con chicchessia.

  • Così come, in applicazione dei suddetti requisiti della critica e come evidenziato dal difensore dell’imputato, sarebbe stato possibile escludere che la critica stessa avesse travalicato i limiti del lecito.

Alla fine dei due anni, però, l’esito è incredibile: condannato perché ritenuto responsabile del reato di diffamazione. E alla sanzione penale si aggiungono il risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile.

Al povero imputato, scoraggiato e a dir poco deluso, verrebbe voglia di abbandonare tutto. Ma il proprio legale lo convince che la battaglia va condotta fino in fondo, poiché è persuaso che in appello sarà fatta giustizia. Ed è così che l’atto di appello viene redatto e depositato dal difensore, il quale argomenta con dovizia di particolari le ragioni che il primo giudice purtroppo non aveva ritenuto di dover accogliere. Ma bisogna attendere ancora più di un anno per l’udienza.
  • Finalmente arriva il giorno del processo di secondo grado. Il Pubblico Ministero, però, chiede la conferma della sentenza di condanna, così come fa la parte civile, che pretende anche il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di appello.

Il difensore dell’imputato, però, non ha dubbi; e illustrando il suo atto di impugnazione, ribadisce con convinzione come giammai avrebbe potuto parlarsi di diffamazione. In primo luogo poiché l’email più volte ricordata, in quanto rivolta all’attenzione del dirigente scolastico e ancorché inviata all’indirizzo istituzionale della scuola, non avesse integrato la volontà di comunicare con più persone; tanto che, come i testimoni sentiti avevano già dichiarato in sede di indagini, nessun altro al di fuori del dirigente scolastico aveva letto il contenuto dell’email.

In secondo luogo poiché, come anche ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (il diritto di critica è “coperto” dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, oltre che dall’art. 21 della Costituzione), quando la critica è continente e pertinente al contesto, può certamente essere espressa con toni aspri e polemici. Altrimenti non si tratterebbe di critica, mentre riportare i soli fatti, non trattandosi di cronaca, relegherebbe il diritto in questione in un ambito talmente angusto da farlo inammissibilmente rientrare nell’ambito dei c.d. reati di mera opinione, certamente estranei alla tradizione dei moderni sistemi democratici.

Alla fine il giudice dell’appello, dopo la camera di consiglio, pronuncia quella fatidica frase: assolve l’imputato perché il fatto non sussiste e revoca la condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nei confronti della parte civile.

La soddisfazione è manifesta quando vengono rese note le motivazioni della sentenza, che oltre ad affermare la liceità delle frasi incriminate con piena adesione alle tesi difensive, sposa anche l’ulteriore linea del legale dell’imputato. E cioè: a prescindere dall’indirizzo email utilizzato e ove anche lo stesso non fosse nell’esclusiva disponibilità del destinatario (nel caso di specie del dirigente scolastico), ma qualora sia inequivocabile il richiamo all’attenzione di quest’ultimo, è impossibile affermare che l’autore della comunicazioneabbia voluto diffonderlaa più persone (almeno due) come prevede l’art. 595 c.p., semmai essendo vero l’esatto contrario.

Si tratta pertanto di un principio in parte nuovo, poiché non è infrequente il caso in cui, proprio parlando di pubbliche amministrazioni, non essendo possibile reperire l’indirizzo email di un dirigente che ne fa parte, ma volendo richiamare la sua attenzione su fatti e comportamenti di soggetti sui quali egli possa esercitare il suo potere direttivo, non si possa far altro che inviare il tutto all’indirizzo dell’ente.

E’ come se, volendo criticare l’operato di un ministro, si inviasse un’email alla presidenza del consiglio dei ministri, ma all’attenzione del premier. Ebbene, come per il nostro nonno, anche in questo caso giammai potrebbe dirsi che vi sia la volontà di denigrare il ministro, ove anche le espressioni fossero debordanti e non continenti. Ciò perché, non sarà inopportuno ribadirlo, quando il destinatario è uno solo, non è configurabile la comunicazione “con più persone” che richiede l’art. 595 c.p. per la diffamazione.

  • Tornando al caso di specie, poi, non solo le espressioni utilizzate avrebbero dovuto essere considerate perfettamente lecite fin dall’inizio del procedimento, ma nessuna propalazione verso più persone si è mai verificata.

Giustizia è fatta, ma ci sono voluti due gradi di giudizio, più di cinque anni per ottenerla, dei quali più di tre nelle aule ove quella giustizia si amministra. Cinque anni e più di sonni agitati e di prostrazione per le proprie legittime opinioni. Perché quando si subisce un processo come questo, il dubbio di tutti coloro che si sentono in diritto (e qualche volta anche in dovere) di criticare l’agire di altri, come accade per coloro che vengono definiti watch dog delle libertà fondamentali, è che le loro opinioni, come se si vivesse in un regime autoritario, possano essere soffocate dalle museruole di un sistema deviato.

Cinque anni che nessuno restituirà a un imputato assolto. Anche se, dal momento che la sentenza è definitiva, i legali di un uomo ormai libero, stanno valutando la ricorrenza dei presupposti per un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per ottenere una pronuncia di condanna dello Stato Italiano che riaffermi il principio secondo il quale, per un reato come questo, non si possano certo attendere oltre cinque anni per avere giustizia./Avv. Raffaello Agea

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