Equo compenso, anche l’Umbria ha la sua legge, da edilportale.com
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la LR 6 del 15 marzo 2021 in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.
Allineandosi alle numerose altre Regioni che hanno già legiferato su questo tema, anche l’Umbria ha deciso di “tutelare il lavoro dei professionisti e, allo stesso tempo, di attenuare l’evasione fiscale, rendendo obbligatorio il pagamento delle correlate eque spettanze da parte del committente che voglia ottenere qualsiasi autorizzazione edilizia”.
La legge prevede che la presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali sia corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente.
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire l’autocertificazione del progettista attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente. In mancanza di questo documento, l’iter amministrativo non può concludersi.
Una deroga a questo obbligo è prevista per gli interventi agevolati dal superbonus 110% per i quali il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito.
“A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe – ha spiegato il primo firmatario Stefano Pastorelli (Lega) -, il professionista deve rendere noto al cliente il compenso che sia ‘adeguato all’importanza dell’opera’ e ‘pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi’”.
“II professionista quindi, può, anzi deve, concordare liberamente il proprio compenso, nel rispetto dell’etica e dignità professionale oltre che delle norme deontologiche degli Ordini e Collegi di appartenenza, la cui misura non necessita di essere palesata alla Pubblica Amministrazione. La norma, infatti, prevede il deposito, al momento della presentazione della pratica, della lettera di affidamento di incarico che richiami, a sua volta, la data di stipulazione del contratto”.
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