Ex Zuccherificio, il Comune di Foligno dovrà risarcire Coop Centro Italia

Nella sentenza si fa riferimento ad una cifra di poco superiore a 10 milioni, ma che dovrà essere quantificata

Ex Zuccherificio, il Comune di Foligno dovrà risarcire Coop Centro Italia FOLIGNO  – Il Comune di Foligno risarcire Coop Centro Italia per la questione dell’ex zuccherificio. La decisione è del Tar dell’Umbria sul ricorso presentato proprio dalla Coop per l’esproprio di alcune parti delle aree. L’area è al centro di un piano di riqualificazione che però, stando a quello che dicono i giudici, è scaduto a maggio 2015. Alla Coop si riconosce così il diritto di risarcimento per le opere di urbanizzazione, da quantificate nell’arco di 90 giorni e versate dal Municipio.

I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno giudicato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” la richiesta di annullamento della nota con cui il Comune l’11 novembre 2014 ha sostanzialmente chiesto a Coop di mettere a disposizione circa 2,1 milioni di euro da corrispondere a titolo di indennità di esproprio alla società Magazzini Gabrielli in qualità di proprietaria di parte dei terreni”. Il piano particolareggiato, secondo il Tar, è dunque scaduto. E’ decorso il termine del maggio 2015 e quindi il piano attuativo, nonché tutti gli atti e provvedimenti preordinati alla sua realizzazione, compreso l’esproprio in giudizio, hanno perduto la loro efficacia e non possono pertanto essere portati ad esecuzione”.

Si riconosce fondata la richiesta di risarcimento di Coop. “Il decreto di esproprio del 23 marzo 2015, con riferimento al quale il Comune di Foligno ritiene di aver adempiuto ai propri obblighi, è stato emanato soltanto due mesi prima della scadenza del termine di validità del piano particolareggiato di riferimento, con la conseguenza che Coop si è trovata nell’evidente impossibilità di espletare le attività progettuali ed esecutive previste, trattandosi di piano nel frattempo divenuto inefficace e quindi non eseguibile”. Nella sentenza si fa riferimento ad una cifra di poco superiore a 10 milioni, ma che dovrà essere quantificata. Danni che devono essere ricercati nei costi sostenuti dalla società società ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste in essere fino allo scadere del termine di validità del piano particolareggiato.

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